Attività di consulenza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
fondamenti legislativi
D.Lgs 626/94, D.Lgs 242/96 e D.M. 10/03/98

Dove si applicano i decreti
I decreti si applicano a tutte le imprese e/o ditte, pubbliche o private operanti sul territorio italiano

Quando si applicano i decreti?
I decreti si applicano alle seguenti categorie di soggetti:

1- imprese individuali con dipendenti;
2- società di persone o capitali con o senza dipendenti;
3- enti pubblici.

Quali sono i soggetti obbligati?
Il datore di lavoro ovvero il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva (ente o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale), in quanto titolare dei poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.

Quali sono gli obblighi?
Il datore di lavoro in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva deve:

1- Valutare i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro;
2- Elaborare un documento contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro (nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa e sono individuate le misure di prevenzione e di protezione e dispositivi di protezione individuale) e conseguente alla valutazione di cui sopra, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
3- Designare il responsabile, ed eventualmente gli addetti, del servizio di prevenzione protezione interno o esterno all'azienda;
4- Nominare, nei casi previsti, il medico competente;
5- Designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
6- Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
7- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
8- Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e fornire istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
9- Permettere ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentire al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19 comma 1 lettera e):
10- Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché in caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione di cui sopra, elaborare il documento nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria ed aggiornarla in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Il nostro studio è in grado di rispondere a tutte le esigenze del decreto al fine di ottemperare nel miglior modo possibile alle disposizioni di legge rendendo l'attività di valutazione e controllo dei rischi, il più comprensibile e attuabile a tutte le figure.
Inoltre le nostre valutazioni sono in grado di rispondere alle esigenze dettate dalla norma tecnica cogente OHSAS 18001 in materia di certificazioni di qualità del servizio di prevenzione e protezione.

In particolare vengono offerti i seguenti servizi:

L'attività di consulenza per prestazione di servizi, consiste in:

1- esecuzione della valutazione dei rischi per ogni singola mansione esercitata dalle maestranze;
2- elaborazione e/o aggiornamento del documento di valutazione dei rischi suddiviso per mansione e comprensivo della "VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO" secondo il D.M. 10/03/98;
3- Preparazione del programma delle misure di adeguamento e/o controllo;
4- Azioni di informazione ai dipendenti sui rischi a cui sono esposti;
5- Esecuzione di una perizia visiva sullo stato dell'unità produttiva;
6- Assunzione dell'incarico quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione.


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