ATTIVITA' DI COORDINAMENTO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

L'attività in oggetto è mirata alla completa applicazione dei D.Lgs 494/96 e D.Lgs 528/99 in tutti i cantieri che rientrano nei parametri fissati dai decreti e precisamente nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ogniuno dei seguenti casi:
nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;
nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II.

Il nostro studio è in grado di rispondere a tutte le esigenze del decreto al fine di ottemperare nel migliore di modi alle disposizioni di legge e di rendere il più comprensibile e attuabile a tutte le figure l'attività di coordinamento.


Soggetti interessati

Tale attività è mirata a qualsiasi figura titolare di una concessione edilizia, o documento equivalente, sia essa persona fisica o giuridica sia privata che pubblica. A tal proposito siamo in grado di offrire le seguenti prestazioni con personale altamente qualificato ed in possesso di tutti i requisiti di legge:

Elenco delle prestazioni offerte:

L'attività di coordinamento in fase di progettazione, oltre che ai compiti e poteri attribuiti dalla legge, consiste in:

Stesura del Pino di Sicurezza e Coordinamento in collaborazione con la direzione lavori.

Preparazione della planimetria di accantieramento e di eventuali piante o prospetti di particolari di rilevante importanza ai fini della sicurezza.

Preparazione del programma dei lavori mediante diagramma di Gantt o documento equivalente.

Preparazione di tutta la modulisticha obbligatoria ed indispensabile verso gli organi di vigilanza, la committenza, la direzione lavori e le imprese esecutrici.


Preparazione del fascicolo tecnico di manutenzione.

Attività di coordinamento in fase di esecuzione, oltre che ai compiti e poteri attribuiti dalla legge, viene svolta mediante:

Esecuzione di sopralluoghi di verifica in cantiere con cadenza settimanale con compilazione di apposito verbale.

Richiesta di informazioni a tutte le ditte esecutrici dei lavori e loro controllo sull'operatività.


Contatti con committenza, direzione lavori ed organi di vigilanza

Eventuali aggiornamenti del piano di sicurezza, del diagramma di Gantt o della planimetria.

Oltre alle attività più classiche introdotte dal decreto siamo in grado di svolgere il ruolo di Responsabile dei Lavori con tutti i compiti e poteri attribuiti dalla legge esonerando, per quanto la legge lo permetta, il committente da varie responsabilità.
In questo ultimo caso i nostri compiti e poteri saranno pari a quelli del committente stesso.
 
 

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